1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia